| Detrazione fiscale 36% o 55% | ||||||||||||||||
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Gran parte dei prodotti Jolly-Mec, grazie agli alti rendimenti, rientrano nella possibilità delle detrazioni fiscali previste dalle leggi italiane in vigore.
In cosa consiste
E' prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci anni (o cinque in casi particolari). Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall'Irpef dovuta € 17.280,00 in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.728,00 (o 3.456,00 o 5.760,00) per ogni anno.
Trattandosi di una detrazione dall'Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. In particolare, riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, anche le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un caminetto e/o di una stufa, per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere del beneficio fiscale. Cosa serve per fruire della detrazione
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Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L'art. 3 c. 3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3".
Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l'intervento debba essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa è inserita. Il DM 11/3/08, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05; e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti al sito: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it | http://agenziaentrate.gov.it |
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