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detrazione fiscale

I prodotti possono essere soggetti a detrazione fiscale a seconda delle leggi in vigore nei differenti Paesi europei.
In Italia le detrazioni accessibili sono:


detrazione 36%

Informazioni e documenti IRPEF 36% LEGGE 449/97 e successive modifiche

IN COSA CONSISTE
E’ prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque in casi particolari) anni.
Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall’Irpef dovuta € 17.280,00 in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.728,00 (o 3.456,00 o 5.760,00) per ogni anno.

  • 10 anni se l'età del contribuente è inferiore a 75 anni
  • 5 anni se l'età del contribuente è tra 75 e 80 anni
  • 3 anni se l'età del contribuente è superiore a 80 anni

A CHI SPETTA
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

PER QUALI LAVORI:

  • Restauro e Manutenzione straordinaria
  • Lavori finalizzati al RISPARMIO ENERGETICO

I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, anche le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un caminetto e/o di una stufa, per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere del beneficio fiscale.
in questo caso la detrazione e’ ammessa per l’acquisto e per l’installazione di tutti i nostri caminetti e stufe a legna ed a pellet .
Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
Questi gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici di cui alla legge 9/1/1991 n. 10 e d.p.r. 26/8/1993 n. 412
in questo caso la detrazione e’ ammessa per l’acquisto e per l’installazione dei nostri caminetti e stufe a legna ed a pellet con un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%.

COSA OCCORRE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

  • 4.a) Comunicazione di inizio lavori : prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio la comunicazione di inizio lavori, redatta su apposito modello, a cui devono essere allegate :
    copia della concessione/autorizzazione edilizia (per gli interventi rientranti nell’ambito della manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia), o della comunicazione di inizio lavori ( per gli interventi che rientrano nell’ambito del conseguimento di risparmio energetico)
    i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento)
    la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta
    solo per gli interventi rientranti nell’ambito del conseguimento di risparmio energetico, dichiarazione del produttore attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla Legge 10/91 e D.P.R. 26/8/1993 n. 412
  • 4.b) Comunicazione alla ASL : contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con le seguenti informazioni :
    generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi natura dell’intervento da realizzare dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori data di inizio dell’intervento di recupero
  • 4.c) Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario
  • 4.d) Altri adempimenti : al termine dei lavori i contribuenti interessati devono
    per i lavori di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori;
    conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento.


  Alleghiamo le copie delle dichiarazioni e il fac-simile del modulo, che il richiedente l’agevolazione deve compilare ed inoltrare agli Enti competenti.
         
    Modello comunicazione
Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia Per fruire della detrazione d’imposta ai fini irpef
         
    Istruzioni per la compilazione del modello
Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia Per fruire della detrazione d’imposta ai fini irpef
 
detrazione 55%

La sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, poiché trattasi di fonte rinnovabile.

Il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica individuati dal D.M. 11/03/2008 (ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono avere: un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5. rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche e integrazioni.

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiori ai valori riportati nell'allegato A del decreto ministeriale 11 marzo 2008. Il risparmio è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato A del Decreto, elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui e' situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.



Intervento
Detrazione Irpef
Tetto massimo detrazione Modalità detrazione
Riqualificazione energetica di edifici esistenti che riducono il fabbisogno energetico invernale rispetto ai valori riportati nell’Allegato A, dell’ Allegato A del DM 11-03-08
55%
Euro 100.000 delle spese documentate e sostenute
5 quote annuali di pari importo

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti al sito:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
http://agenziaentrate.gov.it
 
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